Riconoscimento dei titoli di studio in Italia

"I titoli accademici in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche, determinate d'accordo tra le Parti, conferiti dalle Facoltà approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti dallo Stato" (art. 10,2 della Legge 25.3.1985, n. 121, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 10.4.1985).

"I titoli accademici di baccalaureato e di licenza nelle discipline di cui all'art. 1 (Teologia e Sacra Scrittura) conferiti dalle Facoltà approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti, a richiesta degli interessati, rispettivamente come diploma universitario e come laurea con decreto del Ministro per l'Università e la Ricerca Scientifica e Tecnologica, su conforme parere del Consiglio Universitario Nazionale.

Il riconoscimento è disposto previo accertamento della parità delle durata del corso di studio seguito a quella prevista dall'ordinamento universitario italiano per i titoli accademici di equivalente livello; si dovrà anche accertare che l'interessato abbia sostenuto un numero di esami pari a non meno di 13 annualità di insegnamento per i titoli da riconoscere come diploma universitario, e pari a non meno di 20 annualità di insegnamento per i titoli da riconoscere come laurea" (DPR n. 175 del 2.2.1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 16.3.1994).