In caso di plagio vengono adottate sanzioni disciplinari che saranno opportunamente vagliate dalle autorità accademiche.
Lo  studente, sotto la propria responsabilità, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. e dell’art. 1 della Legge n. 590/94 che prevede la reclusione da sei mesi a tre anni per chiunque esponga dichiarazioni o fatti non conformi al vero, si impegna:
a redigere l’elaborato della tesi in modo originale e in maniera responsabile secondo quanto concordato con il moderatore e nel pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari in materia di plagio;
a effettuare in particolare, in maniera chiara e puntuale, l’indicazione specifica delle fonti relative a qualsiasi materiale di altri autori eventualmente contenuto nella tesi (per esempio parte di un testo, una tabella o un grafico).

Inoltre dichiarerà:

  1. Che sarà l’unico autore dell’intero testo presentato.
  2. Che il testo non conterrà elementi plagiati.
  3. Che il file di testo consegnato in versione informatica corrisponderà esattamente alla versione stampata in via definitiva su carta.
  4. Di essere a conoscenza che, in caso in cui fossero individuati elementi plagiati nel proprio lavoro, si applicherà la procedura di cui ai punti (a.) e (f.) che seguono, che potrà anche portare all’esclusione dall’istituto/facoltà, senza la possibilità di sostituire il lavoro e senza possibilità di appello.
  5. Di essere a conoscenza e di accettare le norme, procedure ed eventuali sanzioni di seguito riportate:
    1. Il docente/moderatore che venisse a conoscenza di un’ipotesi di plagio nella tesi di baccalaureato, di diploma, di licenza o di dottorato, comunica il fatto al Preside/Decano dell’istituto/facoltà, il quale convoca il Consiglio del Preside/Decano per discuterne.
    2. Lo studente/candidato, la cui violazione venga accertata dal Consiglio del Preside/Decano dell’istituto/facoltà, sarà convocato davanti al predetto Consiglio per esporre le proprie ragioni rispetto alle contestazioni mosse.
    3. I plagi accertati possono comportare: (1) uno slittamento di almeno una sessione per la discussione della tesi (dovuta anche alla necessità di apportare le dovute modifiche al lavoro); (2) una penalizzazione di almeno mezzo (1/2) punto su 10 punti assegnabili nel caso in cui il plagio riguardi le tesi di baccalaureato e licenza o l’elaborato per il diploma e, di 1 punto su 10 punti assegnabili nel caso in cui il plagio riguardi le tesi di dottorato. Le decisioni definitive al riguardo sono assunte dal Consiglio del Preside/Decano, valutata la gravità del plagio.
    4. Il Consiglio del Rettore esamina i casi più gravi, su segnalazione del Consiglio del Preside/Decano, e propone eventuali ulteriori sanzioni disciplinari (come ad esempio, l’annullamento del lavoro di tesi, la sospensione dal diritto di presentare un altro elaborato per almeno un semestre o l’espulsione del candidato dall’Ateneo). Nel caso in cui il riconoscimento del plagio è successivo al conferimento del grado accademico, il Consiglio del Rettore dovrà avviare le procedure per la revoca del titolo conseguito dal candidato e darne comunicazione alle autorità competenti e alla Dicastero per la Cultura e l'Educazione.
    5. La responsabilità del plagio è sempre del candidato, anche quando abbia ottenuto un implicito consenso da parte di autori citati nella tesi.
    6. Quanto previsto nel presente documento non esclude le responsabilità civili e/o penali a carico dell’autore del plagio.

Dopo aver preso visione di quanto esposto sopra, lo studente – già in fase di elaborazione del progetto della tesi – si impegna di rispettare tali norme.
Alla consegna del lavoro definitivo firma la Dichiarazione di originalità del testo, che riporta i punti salienti delle norme e delle relative sanzioni.