In caso di plagio vengono adottate sanzioni disciplinari che saranno opportunamente vagliate e impartite dalle autorità accademiche a seconda della loro gravità.
Lo studente, sotto la propria responsabilità, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. e dell’art. 1 della Legge n. 590/94 che prevede la reclusione da sei mesi a tre anni per chiunque esponga dichiarazioni o fatti non conformi al vero, si impegna:
- a redigere l’elaborato della tesi in modo originale e in maniera responsabile secondo quanto concordato con il moderatore e nel pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari in materia di plagio;
- a effettuare in particolare, in maniera chiara e puntuale, l’indicazione specifica delle fonti relative a qualsiasi materiale di altri autori eventualmente contenuto nella tesi (per esempio parte di un testo, una tabella o un grafico).
Deve dichiarare inoltre:
- Che è l’unico autore dell’intero testo presentato.
- Che il testo non conterrà elementi plagiati.
- Che il file di testo consegnato in versione informatica corrisponde esattamente alla versione stampata in via definitiva su carta.
- Di essere a conoscenza che, in caso in cui fossero individuati elementi plagiati nel proprio lavoro, si applicherà la procedura di cui ai puntisuccessivi, che potrà anche portare all’esclusione dall’istituto/facoltà, senza la possibilità di sostituire il lavoro e senza possibilità di appello.
- Di essere a conoscenza e di accettare le norme, procedure ed eventuali sanzioni di seguito riportate:
- Il docente/moderatore che venisse a conoscenza di un’ipotesi di plagio nella tesi di baccalaureato, di diploma, di licenza o di dottorato, comunica il fatto al Preside/Decano dell’istituto/facoltà, il quale convoca il Consiglio del Preside/Decano per discuterne.
- Lo studente/candidato, la cui violazione venga accertata dal Consiglio del Preside/Decano dell’istituto/facoltà, sarà convocato davanti al predetto Consiglio per esporre le proprie ragioni rispetto alle contestazioni mosse.
- I plagi accertati possono comportare:
(1) uno slittamento di almeno una sessione per la discussione della tesi (dovuta anche alla necessità di apportare le dovute modifiche al lavoro);
(2) una penalizzazione di almeno mezzo (1/2) punto su 10 punti assegnabili nel caso in cui il plagio riguardi le tesi di baccalaureato e licenza o l’elaborato per il diploma e, di 1 punto su 10 punti assegnabili nel caso in cui il plagio riguardi le tesi di dottorato. Le decisioni definitive al riguardo sono assunte dal Consiglio del Preside/Decano, valutata la gravità del plagio. - Il Consiglio del Rettore esamina i casi più gravi, su segnalazione del Consiglio del Preside/Decano, e propone eventuali ulteriori sanzioni disciplinari (come ad esempio, l’annullamento del lavoro di tesi, la sospensione dal diritto di presentare un altro elaborato per almeno un semestre o l’espulsione del candidato dall’Ateneo).
- Nel caso in cui il riconoscimento del plagio è successivo al conferimento del grado accademico, il Consiglio del Rettore dovrà avviare le procedure per la revoca del titolo conseguito dal candidato e darne comunicazione alle autorità competenti e alla Dicastero per la Cultura e l'Educazione.
- La responsabilità del plagio è sempre del candidato, anche quando abbia ottenuto un implicito consenso da parte di autori citati nella tesi.
- Quanto previsto nel presente documento non esclude le responsabilità civili e/o penali a carico dell’autore del plagio.
- Dopo aver preso visione di quanto esposto sopra, lo studente – già in fase di elaborazione del progetto della tesi – si impegna di rispettare tali norme.
- Alla consegna del lavoro definitivo firma la Dichiarazione di originalità del testo, che riporta i punti salienti delle norme e delle relative sanzioni.